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La normativa di P.C. in Italia
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domenica 25 novembre 2007

 

1926 Disposizioni di carattere generale coordinamento affidato al Ministro dei Lavori Pubblici e al Prefetto

1961 il coordinamento dei soccorsi passa al Ministro degli Interni

1968 terremoto del Belice

1970 Legge n.996

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità ”

competenti per l'emergenza sono:

Ministero dell'Interno con il Direttore Generale della Protezione Civile

il Commissario Straordinario alla Protezione Civile, il Commissario del Governo nella Regione

il Prefetto, il Sindaco

1976 Terremoto del Friuli

1980 Terremoto in Irpinia

1981 DPR 66/81

regolamento di attuazione della sopracitata legge 996/70

1982 O.M. (2 ottobre)

istituzione presso i Provveditorati agli Studi dell'Ufficio per i problemi di P.C.

Legge 23 Dicembre affida istituzionalmente i poteri straordinari al Ministro per il coordinamento della P.C.

1986 Legge n. 349

Istituzione del Ministero dell'Ambiente

1988 Legge n. 400

Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri

1990 Legge n. 142

nuovo ordinamento delle autonomie locali

1992 Legge n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ”

Decreto ministeriale n. 218

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

1997 Legge Bassanini n.59 del 15 marzo 1997

1998 Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato a regioni ed enti locali,

in attuazione della L. 59/97

 

LA Legge 225/92

Organi di Protezione Civile

 

Consiglio Nazionale della Protezione Civile

E' l'organo di programmazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

fornisce i criteri di massima in merito a:

  • Programmi di previsione e prevenzione delle calamità
  • Piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso
  • Impiego coordinato delle componenti del servizio nazionale P.C.
  • Elaborazione di Norme in materia di P.C.

E' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega dal

Ministro per il coordinamento della protezione civile

E' composto da:

  • Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato o loro delegati
  • Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano
  • Rappresentanti dei comuni, provincie e delle comunità montane
  • Rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di volontariato

 

Servizio Nazionale di Protezione Civile

 

E' istituito il servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità

della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni

derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi. ( art.1)

Attività e compiti di protezione civile

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza . Devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con programmi di tutela e risanamento del territorio. (art.3)

 

Organi di Protezione Civile

Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi

 

E' l'organo consuntivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

E' composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile e da esperti nei vari settori.

Comitato Operativo della Protezione Civile

 

E' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I componenti del comitato, rappresentanti dei Ministeri, esplicano con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile dell'amministrazione di appartenenza.

 

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza

 

Ai fini delle attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

Stato di Emergenza

 

Al verificarsi di un evento di “ Tipo C ” il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alle eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

 

Potere di Ordinanza

 

Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono essere emanate ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di emergenza può avvalersi di commissari delegati.

Decreto Bassanini: D. lgs.112/98

 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed enti locali

Con tale decreto sono state operate concrete modifiche all'impianto normativo della L. n° 225/92, variando l'assetto della ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e, Regioni ed enti locali e trasferendo alle regioni ed enti locali tutte le funzioni che non siano riservate espressamente allo Stato. Si tratta, come appare evidente dell'applicazione della politica del decentramento anche al campo della protezione civile.

I compiti conferiti allo Stato: indirizzo, promozione, coordinamento

I compiti conferiti alla Regione:

Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di “ Tipo B ” avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco

Organizzazione ed utilizzo del volontariato

I compiti conferiti alla Provincia

Previsione e prevenzione in ambito provinciale

Pianificazione provinciali

Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C.

Di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza

I compiti conferiti al Comune

Attività di previsione dei rischi

Provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi

Predisposizione di piani comunali

Attivazione dei primi soccorsi

Utilizzo del volontariato di protezione civile comunale

IL CONCETTO DI RISCHIO

 

Il rischio “ R ” è la possibilità di una perdita conseguente al manifestarsi di un certo evento distruttivo

R = V X U X P

R = Rischio

V = Valore del territorio

Inteso come numero di persone, opere di edilizia civile, di superfici agricole e attività produttive esposte al pericolo

U = Vulnerabilità del territorio

E' la percentuale del valore del territorio esposto al pericolo che si stima possa andare perduta in seguito al manifestarsi di un evento

P = Pericolosità

E' la probabilità che una certa area venga interessata da u certo evento, potenzialmente distruttivo, entro un determinato periodo di tempo

° Prima definizione di rischio del 1972 da parte dell'UNESCO

 

IL RISCHIO - ( R )

 

Al quale è soggetto un territorio non è un semplice prodotto di tre fattori, ma il prodotto della sommatoria di più elementi considerati fine a se stessi per un fattore moltiplicatore quale è il valore esposto ( V ) che rimane invariato per qualsiasi evento si verifichi

Valore e Vulnerabilità

Dipende da fattori socio - economici relativi al territori

Pericolosità

Conoscenza della natura del territorio per l'individuazione del tipo e dell'entità del pericolo.

In definitiva è la sommatoria di più elementi ciascuno dei quali è l'espressione di una determinata categoria di fenomeni.

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO

 

Rv = Rischio vulcanico

Rs = Rischio sismico

Ri = Rischio idrologico

IL VALORE - ( V )

Rappresenta l'insieme di vite umane e di tutte le cose con esse relazionate. Ha un'importanza fondamentale nella definizione di rischio (inteso come possibilità di perdita), poiché non vi è rischio se non c'è valore.

La vulnerabilità sottintende una valutazione quantitativa del valore esposto sul territorio soggetto a pericolo.

ELEMENTI COSTITUENTI

 

Caratteristiche socio - economiche di un territorio

1. Quantità e densità della popolazione residente sul territorio

Insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo e quelli definiti a rischio

Opere di edilizia civile

Infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale

Beni di interesse ambientale, monumentale e archeologico

CARTOGRAFIA NECESSARIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE

 

Carta dell'uso del suolo, Carta archeologica, Carta delle preesistenze monumentali, Carta dello sviluppo urbano, ecc.

 

LA VULNERABILITA ' ( U )

 

E' una variabile dipendente tanto dal Valore del territorio che dall'entità e dal tipo di pericolo considerato.

Disagi socio - economici oltre che morali delle popolazioni colpite dagli eventi.

L'annullamento del rischio può esserci anche se un territorio, pur essendo caratterizzato da un elevato Valore (V), quindi soggetto a rischio, è organizzato in modo tale da rendersi praticamente invulnerabile di fronte all'evento distruttivo.

Si possono individuare tre tipologie di vulnerabilità:

Strutturale Analisi delle opere strutturali presenti sul territorio

Sistemica Analisi di Piani di Protezione Civile e di tecniche di previsione e di controllo del

territorio

Informativa Analisi dei sistemi di informazione ed educazione ambientale alla popolazione

 

La Vulnerabilità risulta bassa o nulla qualora cittadini ed amministratori conoscano e salvaguardino il valore del territorio, ci siano adeguati piani di Protezione Civile e di previsione e prevenzione, gli enti preposti al pronto intervento siano tempestivi ed efficaci in caso di calamità.

LA PERICOLOSITA ' (P)

La definizione di Rischio implica l'esistenza di una Pericolosità ambientale, viene definita come:

la probabilità che un certo fenomeno (naturale o indotto più o meno dall'antropizzazione) si verifichi in un certo territorio, in un intervallo di tempo”

Si possono individuare tre tipologie di pericolosità:

Fenomeni legati ad eventi di natura geologica (sismico, vulcanico, ecc.)

Fenomeni fisici, chimici e biologici che alterano la qualità delle componenti dell'ambiente ne compromettono le risorse vitali (inquinamento atmosferico, delle acque marine o delle falde).

Fenomeni fisici, chimici, biologici e antropici che causano l'alterazione o il depauperamento, la perdita di tutto o di parte del patrimonio naturalistico.

FATTORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

 

INTERVENTI STRUTTURALI

Interventi sul territorio

Adeguamento delle strutture esistenti e progettazione di nuove opere

INTERVENTI NON STRUTTURALI

Sistemici Predisposizione di Piani di Protezione Civile

Predisposizione di Piani di Previsione e Prevenzione

Mappatura del Rischio

Informativi Informazione alla popolazione

 

ATTIVITA' E COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi attraverso la;

  • Previsione
  • Prevenzione
  • Soccorso
  • Superamento dell'emergenza

LA PREVISIONE

 

Attività di studio per determinare le cause dei fenomeni calamitosi:

Identificazione dei tipi di rischi;

Individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi.

 

LA PREVENZIONE

 

  • Attività volte ad evitare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione;
  • Promuovere e curare l'educazione della popolazione all'autoprotezione.

IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

 

  • Interventi diretti ad assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
  • Attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

 

PIANIFICAZIONE

 

I Piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione, le informazioni relative ai processi fisici che causano le condizioni di rischio, ai precursori, agli eventi e agli scenari.

Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l'attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza razionalizzando e mirando l'impiego di uomini e mezzi.

 

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

 

Elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi in caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario.

METODO AUGUSTUS

Strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile

 

Si propone di:

Fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall'estensione e dall'entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte;

Creare linguaggi e procedure unificate che consentano un'immediata comunicazione e un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza.

 

CRITERI DI MASSIMA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

 

IL Piano di emergenza si articola in:

  • PARTE GENERALE
  • LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
  • MODELLO DI INTERVENTO

PARTE GENERALE

 

Raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e dei rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.

 

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Individuazione degli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano (legge 225/92 art.6 e art.11)

MODELLO DI INTERVENTO

 

  • L'insieme delle risposte operative da attuarsi in caso di calamità
  • Individuazione preliminare delle sedi dei Centri Operativi e dei responsabili
  • Individuazione preliminare delle aree di emergenza

 

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

 

Evento di tipo “a”:

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e/o Amministrazioni competenti in via ordinaria.

Evento di tipo “b”:

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti e/o Amministrazioni competenti in via ordinaria.

Evento di tipo “c”:

calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI

 

Le strutture Operative Nazionali svolgono compiti di supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile (Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Montane);

 

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • Forze Armate;
  • Forze di Polizia;
  • Corpo Forestale dello Stato;
  • Servizi Tecnici Nazionali;
  • Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
  • Croce Rossa Italiana;
  • Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Organizzazioni di Volontariato;
  • Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

CENTRI OPERATIVI

 

^ Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.)

° Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

= Centro Operativo Misto (C.O.M.)

* Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

ORGANIZZAZIONE CENTRI OPERATIVI

Ciascun Centro Operativo è strutturato per funzioni di supporto

Il responsabile di tali funzioni ha il compito di coordinare le attività di soccorso

AREE DI EMERGENZA

Aree di attesa della popolazione

Aree di ricovero della popolazione

Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse

 

FUNZIONI DI SUPPORTO

 

Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:

 

Obiettivo

Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore.

2. Obiettivo

I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano

aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto.

Obiettivo

In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori

specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto.

Obiettivo

Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto.

 

 

ORGANIZZAZZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Evento di tipo “c” LIVELLO NAZIONALE

Sala Operativa

Ce. Si.

funzione operativa

 

 

Commissione

Grandi Rischi

funzione consultiva

Comitato Operativo

Nazionale

funzione decisionale

 

 

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

 

C.C.S.

Autorità

provinciale

LIVELLO

Sala Operativa

funzione operativa

Area Strategia

funzione decisionale

PROVINCIALE

Evento di tipo “b”

Sala Operativa

funzione operativa

Area Strategia

funzione decisionale

 

C O M

 

C O C

 

Evento di tipo “a”

Sindaco

Area Strategia

funzione decisionale

Sala Operativa

funzione operativa

 

Ultimo aggiornamento ( domenica 24 febbraio 2008 )
 

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