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1926 Disposizioni di carattere generale coordinamento affidato al Ministro dei Lavori Pubblici e al Prefetto
1961 il coordinamento dei soccorsi passa al Ministro degli Interni
1968 terremoto del Belice
1970 Legge n.996
“ Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità ”
competenti per l'emergenza sono:
Ministero dell'Interno con il Direttore Generale della Protezione Civile
il Commissario Straordinario alla Protezione Civile, il Commissario del Governo nella Regione
il Prefetto, il Sindaco
1976 Terremoto del Friuli
1980 Terremoto in Irpinia
1981 DPR 66/81
regolamento di attuazione della sopracitata legge 996/70
1982 O.M. (2 ottobre)
istituzione presso i Provveditorati agli Studi dell'Ufficio per i problemi di P.C.
Legge 23 Dicembre affida istituzionalmente i poteri straordinari al Ministro per il coordinamento della P.C.
1986 Legge n. 349
Istituzione del Ministero dell'Ambiente
1988 Legge n. 400
Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1990 Legge n. 142
nuovo ordinamento delle autonomie locali
1992 Legge n. 225
“ Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ”
Decreto ministeriale n. 218
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
1997 Legge Bassanini n.59 del 15 marzo 1997
1998 Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato a regioni ed enti locali,
in attuazione della L. 59/97
LA Legge 225/92
Organi di Protezione Civile
Consiglio Nazionale della Protezione Civile
E' l'organo di programmazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
fornisce i criteri di massima in merito a:
- Programmi di previsione e prevenzione delle calamità
- Piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso
- Impiego coordinato delle componenti del servizio nazionale P.C.
- Elaborazione di Norme in materia di P.C.
E' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile
E' composto da:
- Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato o loro delegati
- Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano
- Rappresentanti dei comuni, provincie e delle comunità montane
- Rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di volontariato
Servizio Nazionale di Protezione Civile
E' istituito il servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi. ( art.1)
Attività e compiti di protezione civile
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza . Devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con programmi di tutela e risanamento del territorio. (art.3)
Organi di Protezione Civile
Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
E' l'organo consuntivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
E' composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile e da esperti nei vari settori.
Comitato Operativo della Protezione Civile
E' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I componenti del comitato, rappresentanti dei Ministeri, esplicano con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile dell'amministrazione di appartenenza.
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza
Ai fini delle attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
• Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.
• Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.
• Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Stato di Emergenza
Al verificarsi di un evento di “ Tipo C ” il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alle eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
Potere di Ordinanza
Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono essere emanate ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di emergenza può avvalersi di commissari delegati.
Decreto Bassanini: D. lgs.112/98
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed enti locali
Con tale decreto sono state operate concrete modifiche all'impianto normativo della L. n° 225/92, variando l'assetto della ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e, Regioni ed enti locali e trasferendo alle regioni ed enti locali tutte le funzioni che non siano riservate espressamente allo Stato. Si tratta, come appare evidente dell'applicazione della politica del decentramento anche al campo della protezione civile.
I compiti conferiti allo Stato: indirizzo, promozione, coordinamento
I compiti conferiti alla Regione:
Attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di “ Tipo B ” avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco
Organizzazione ed utilizzo del volontariato
I compiti conferiti alla Provincia
Previsione e prevenzione in ambito provinciale
Pianificazione provinciali
Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C.
Di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza
I compiti conferiti al Comune
Attività di previsione dei rischi
Provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi
Predisposizione di piani comunali
Attivazione dei primi soccorsi
Utilizzo del volontariato di protezione civile comunale
IL CONCETTO DI RISCHIO
Il rischio “ R ” è la possibilità di una perdita conseguente al manifestarsi di un certo evento distruttivo
R = V X U X P
R = Rischio
V = Valore del territorio
Inteso come numero di persone, opere di edilizia civile, di superfici agricole e attività produttive esposte al pericolo
U = Vulnerabilità del territorio
E' la percentuale del valore del territorio esposto al pericolo che si stima possa andare perduta in seguito al manifestarsi di un evento
P = Pericolosità
E' la probabilità che una certa area venga interessata da u certo evento, potenzialmente distruttivo, entro un determinato periodo di tempo
° Prima definizione di rischio del 1972 da parte dell'UNESCO
IL RISCHIO - ( R )
Al quale è soggetto un territorio non è un semplice prodotto di tre fattori, ma il prodotto della sommatoria di più elementi considerati fine a se stessi per un fattore moltiplicatore quale è il valore esposto ( V ) che rimane invariato per qualsiasi evento si verifichi
Valore e Vulnerabilità
Dipende da fattori socio - economici relativi al territori
Pericolosità
Conoscenza della natura del territorio per l'individuazione del tipo e dell'entità del pericolo.
In definitiva è la sommatoria di più elementi ciascuno dei quali è l'espressione di una determinata categoria di fenomeni.
TIPOLOGIA DI RISCHIO
Rv = Rischio vulcanico
Rs = Rischio sismico
Ri = Rischio idrologico
IL VALORE - ( V )
Rappresenta l'insieme di vite umane e di tutte le cose con esse relazionate. Ha un'importanza fondamentale nella definizione di rischio (inteso come possibilità di perdita), poiché non vi è rischio se non c'è valore.
La vulnerabilità sottintende una valutazione quantitativa del valore esposto sul territorio soggetto a pericolo.
ELEMENTI COSTITUENTI
Caratteristiche socio - economiche di un territorio
1. Quantità e densità della popolazione residente sul territorio
• Insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo e quelli definiti a rischio
• Opere di edilizia civile
• Infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale
• Beni di interesse ambientale, monumentale e archeologico
CARTOGRAFIA NECESSARIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VALORE
Carta dell'uso del suolo, Carta archeologica, Carta delle preesistenze monumentali, Carta dello sviluppo urbano, ecc.
LA VULNERABILITA ' ( U )
E' una variabile dipendente tanto dal Valore del territorio che dall'entità e dal tipo di pericolo considerato.
Disagi socio - economici oltre che morali delle popolazioni colpite dagli eventi.
L'annullamento del rischio può esserci anche se un territorio, pur essendo caratterizzato da un elevato Valore (V), quindi soggetto a rischio, è organizzato in modo tale da rendersi praticamente invulnerabile di fronte all'evento distruttivo.
Si possono individuare tre tipologie di vulnerabilità:
Strutturale Analisi delle opere strutturali presenti sul territorio
Sistemica Analisi di Piani di Protezione Civile e di tecniche di previsione e di controllo del
territorio
Informativa Analisi dei sistemi di informazione ed educazione ambientale alla popolazione
La Vulnerabilità risulta bassa o nulla qualora cittadini ed amministratori conoscano e salvaguardino il valore del territorio, ci siano adeguati piani di Protezione Civile e di previsione e prevenzione, gli enti preposti al pronto intervento siano tempestivi ed efficaci in caso di calamità.
LA PERICOLOSITA ' (P)
La definizione di Rischio implica l'esistenza di una Pericolosità ambientale, viene definita come:
“la probabilità che un certo fenomeno (naturale o indotto più o meno dall'antropizzazione) si verifichi in un certo territorio, in un intervallo di tempo”
Si possono individuare tre tipologie di pericolosità:
• Fenomeni legati ad eventi di natura geologica (sismico, vulcanico, ecc.)
• Fenomeni fisici, chimici e biologici che alterano la qualità delle componenti dell'ambiente ne compromettono le risorse vitali (inquinamento atmosferico, delle acque marine o delle falde).
• Fenomeni fisici, chimici, biologici e antropici che causano l'alterazione o il depauperamento, la perdita di tutto o di parte del patrimonio naturalistico.
FATTORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
INTERVENTI STRUTTURALI
Interventi sul territorio
Adeguamento delle strutture esistenti e progettazione di nuove opere
INTERVENTI NON STRUTTURALI
Sistemici Predisposizione di Piani di Protezione Civile
Predisposizione di Piani di Previsione e Prevenzione
Mappatura del Rischio
Informativi Informazione alla popolazione
ATTIVITA' E COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi attraverso la;
- Previsione
- Prevenzione
- Soccorso
- Superamento dell'emergenza
LA PREVISIONE
• Attività di studio per determinare le cause dei fenomeni calamitosi:
• Identificazione dei tipi di rischi;
• Individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi.
LA PREVENZIONE
- Attività volte ad evitare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi sulla base delle conoscenze acquisite con le attività di previsione;
- Promuovere e curare l'educazione della popolazione all'autoprotezione.
IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
- Interventi diretti ad assicurare la prima assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
- Attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
PIANIFICAZIONE
I Piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione, le informazioni relative ai processi fisici che causano le condizioni di rischio, ai precursori, agli eventi e agli scenari.
Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l'attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza razionalizzando e mirando l'impiego di uomini e mezzi.
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
Elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi in caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario.
METODO AUGUSTUS
Strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile
Si propone di:
• Fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall'estensione e dall'entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte;
• Creare linguaggi e procedure unificate che consentano un'immediata comunicazione e un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza.
CRITERI DI MASSIMA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA
IL Piano di emergenza si articola in:
- PARTE GENERALE
- LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
- MODELLO DI INTERVENTO
PARTE GENERALE
Raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e dei rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Individuazione degli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano (legge 225/92 art.6 e art.11)
MODELLO DI INTERVENTO
- L'insieme delle risposte operative da attuarsi in caso di calamità
- Individuazione preliminare delle sedi dei Centri Operativi e dei responsabili
- Individuazione preliminare delle aree di emergenza
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
• Evento di tipo “a”:
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e/o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
• Evento di tipo “b”:
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti e/o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
• Evento di tipo “c”:
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI
Le strutture Operative Nazionali svolgono compiti di supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile (Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Montane);
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Forze Armate;
- Forze di Polizia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Servizi Tecnici Nazionali;
- Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
- Croce Rossa Italiana;
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- Organizzazioni di Volontariato;
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
CENTRI OPERATIVI
^ Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.)
° Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
= Centro Operativo Misto (C.O.M.)
* Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
ORGANIZZAZIONE CENTRI OPERATIVI
• Ciascun Centro Operativo è strutturato per funzioni di supporto
• Il responsabile di tali funzioni ha il compito di coordinare le attività di soccorso
AREE DI EMERGENZA
• Aree di attesa della popolazione
• Aree di ricovero della popolazione
• Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
FUNZIONI DI SUPPORTO
Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:
• Obiettivo
Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore.
2. Obiettivo
I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano
aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto.
• Obiettivo
In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori
specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto.
• Obiettivo
Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto.
ORGANIZZAZZIONE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE
Evento di tipo “c” LIVELLO NAZIONALE
Sala Operativa
Ce. Si.
funzione operativa
Commissione
Grandi Rischi
funzione consultiva
Comitato Operativo
Nazionale
funzione decisionale
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
C.C.S.
Autorità
provinciale
LIVELLO
Sala Operativa
funzione operativa
Area Strategia
funzione decisionale
PROVINCIALE
Evento di tipo “b”
Sala Operativa
funzione operativa
Area Strategia
funzione decisionale
C O M
C O C
Evento di tipo “a”
Sindaco
Area Strategia
funzione decisionale
Sala Operativa
funzione operativa
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